Esterovestizione 2024
Residenza fiscale delle società: le novità del 2024
- Quando si parla di esterovestizione, molto spesso capita che vi sia una divergenza tra la residenza formale (sulla carta) e la residenza di fatto (effettiva) delle persone giuridiche.
Ovviamente lo scopo della cosa, nel caso venga artificiosamente posta in essere, è quello di eludere il fisco del Paese di appartenenza effettiva poiché sconveniente in termini di tassazione.
Volendo vedere la cosa da un punto di vista prettamente italiano, ciò significa che se costituisco una società in Svizzera perché la tassazione è inferiore, ma di fatto la società opera in Italia, la vera residenza della società è quella Italiana e ci troviamo in una situazione di esterovestizione.
Con riferimento alle società di capitali – persone giuridiche – la norma italiana che regola la materia è l’art. 73 comma 3 del TUIR sulla base del quale:
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
Analizziamo solo parte relativa alle persone giuridiche tralasciando la parte relativa ai Trust e agli organismi di investimento.
Si ricorda che i tre criteri citati nell’articolo di cui sopra – sede legale – sede dell’amministrazione – oggetto sociale - sono tra loro alternativi.
Per quanto riguarda invece il modello OCSE, è l’articolo 4 paragrafo 3, recentemente modificato, a dettare le linee guida per individuare i criteri in base ai quali identificare la residenza delle società che sono i seguenti:
luogo di direzione effettiva; - luogo di costituzione;
- ogni altro fatto rilevante.
- Nel corso del 2023 è in corso di approvazione un decreto legislativo che si propone di fissare nuovi criteri italiani per la determinazione della residenza delle società.
Precisamente, con le modifiche all’art. 73 comma 3 del TUIR che si vogliono andare ad introdurre, se la cosa verrà confermata, per poter qualificare come residente in Italia una società o un ente è necessario che essa abbia per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni):
la sede legale; - la sede della direzione effettiva;
- la gestione ordinaria in via principale.
- Come sopra esposto, si eliminano i riferimenti al criterio riferito all’ oggetto principale, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di determinare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
“sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma; - “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

DECRETO LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 GU n. 244
DECRETO LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 GU n. 244
A seguito pubblicazione in GU n. 244 del 18-10-2023 del Decreto Legge n. 145 è divenuta ufficiale la proroga e la possibilità di rateizzazione dei versamenti dei secondi acconti per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000,00 euro.
Il contribuente potrà decidere se versare in un'unica soluzione il 16 gennaio 2024, senza applicazione di interessi, o rateizzare fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio ed aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese con applicazione degli interessi a partire dalla seconda rata.
Restano esclusi i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.
Rottamazione-quater:
cosa prevede la Legge di Bilancio 2023
FAQ - Definizione agevolata (Legge n. 197/2022)
1. QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. Aggiornamento al 2 16 febbraio 2023
2. QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: • contenuti in cartelle non ancora notificate; • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento. I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazionequater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a: o adottare uno specifico provvedimento; o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; o pubblicarlo sul proprio sito internet. Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono: • CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense • ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi • CNPR - Cassa Ragionieri • ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari • INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani
3. QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022; • i carichi relativi a: ▪ somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; ▪ crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; ▪ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; ▪ “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione. • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA); • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le casse/enti che hanno deliberato l’adesione alla Definizione agevolata fai riferimento alla FAQ n.2. Aggiornamento al 3 16 febbraio 2023
4. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?
Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione e rese note sul proprio sito internet.
5. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda: • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata; • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.
6. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di: • accoglimento della domanda, contenente: ▪ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); ▪ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; ▪ i moduli di pagamento precompilati; ▪ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata. Aggiornamento al 4 16 febbraio 2023 7. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata: • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento.
8. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
Per pagare sono disponibili i seguenti canali: • Sito istituzionale; • App EquiClick; • Domiciliazione sul conto corrente; • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: ▪ sportelli bancari; ▪ uffici postali; ▪ home banking; ▪ ricevitorie e tabaccai; ▪ sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; ▪ Postamat; • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì. Aggiornamento al 5 16 febbraio 2023
9. COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
10.SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
11.HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?
Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda. Aggiornamento al 6 16 febbraio 2023
12.HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?
La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
13.NELLA MIA SITUAZIONE DEBITORIA CI SONO CARTELLE DI PAGAMENTO CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE DALLO "STRALCIO” DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO IL CUI ANNULLAMENTO, COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022, SI CONCRETIZZERÀ SOLO IL 31 MARZO 2023. POSSO COMUNQUE INDICARE QUESTI CARICHI NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? NON RISCHIO DI PAGARE SOMME SUPERIORI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DOVUTE?
È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la legge ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 31 marzo 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute. Infatti, gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023. 14.HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONETER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE POTREBBERO RIENTRARE NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLA PROSSIMA RATA IN SCADENZA IL 28 FEBBRAIO 2023 E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?
Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terrà già conto degli importi che verranno nel frattempo annullati per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che sarà effettuato il 31 marzo 2023. Aggiornamento al 7 16 febbraio 2023
15.COME POSSO VERIFICARE QUALI DEBITI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE QUATER”) PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?
Puoi richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento. Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”. Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione. Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 giugno 2023, ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro (cfr. FAQ n. 13) che sarà effettuato il 31 marzo 2023 e che potrebbe interessare anche i carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.
Legge di Bilancio 2022: le novità del testo in arrivo su Fisco e Lavoro
Nel testo ufficiale del Disegno di Legge di Bilancio 2022 ha trovato spazio una lunga lista di novità di Fisco e Lavoro, che si è via via arricchita:
- primo intervento di riduzione degli oneri fiscali tra cuneo fiscale, IRAP e IRPEF per 8 miliardi di euro;
- proroga del Superbonus fino al 2023 per tutti senza l’introduzione di una soglia ISEE fino a 25.000 euro per le abitazioni unifamiliari e conferma dei bonus casa: a sorpresa, rispetto alle previsioni iniziali, si estende anche il bonus facciate ma con una percentuale che scende dal 90 al 60 per cento;
- sconto in fattura e cessione del credito salvi fino al 2024 e non più solo per il Superbonus, come previsto in principio;
- stop al cashback, il salvadanaio di Stato sarebbe dovuto ripartire dal 1° gennaio 2022;
- ennesima proroga della plastic tax e della sugar tax, con un rinvio al 2023;
- nuove misure per la riduzione delle bollette elettriche;
- riduzione dell’IVA dal 22 al 10 per cento sugli assorbenti;
- introduzione di un bonus affitto per i giovani dai 20 ai 30 anni;
- estensione di alcune misure per le imprese:
- 900 milioni di euro per la Nuova Sabatini fino al 2027;
- Crediti di imposta Transizione 4.0 fino al 2025;
- rifinanziamento del Fondo di Garanzia Pmi;
- sostegno all’internazionalizzazione;
- diverse formule di accesso alle pensioni in maniera anticipata:
- con quota 102 “per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario”: 64 anni di età e 38 di contributi;
- confermata l’Ape Sociale;
- ancora un anno anche per Opzione donna con gli stessi requisiti;
- uscita anticipata per i lavoratori delle imprese in crisi di almeno 62 anni;
- riforma degli ammortizzatori sociali;
- congedo di paternità di 10 giorni strutturale;
- incremento delle risorse per il reddito di cittadinanza con revisione del sistema dei controlli e dei tagli;
- interventi a sostegno della parità di genere.
Decreto Antifrode
Con l’entrata in vigore venerdì scorso del D.L. 157/2021, lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.
L’intervento normativo appare come una “reazione” del sistema alle frodi che sono state perpetrate nell’ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarebbero stati già accertati, infatti, 800 milioni di crediti inesistenti.
Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore:
estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;
effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;
regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda il primo punto, per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Rimane escluso l’obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia oppure tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che l’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Ma ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi.
Nell’ambito del comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, viene inserita, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.
Viene inoltre estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.
ROTTAMAZIONE CARTELLE
Rottamazione cartelle esattoriali con nuovo piano di rientro senza pagare il pregresso
L’Agenzia delle Entrate Riscossione, nell’intervento al Telefisco, ha specificato una possibilità per i decaduti dalla precedente rottamazione cartelle esattoriali con nuovo piano di rientro senza pagare il pregresso. Si tratta di coloro che sono decaduti a fine 2019. Questa possibilità è concessa in deroga alle disposizioni previste dal DPR n. 602/1973 ai sensi dell’articolo 19. Per poter accedere al nuovo piano di rientro bisogna presentare domanda entro fine anno 2021.
Ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione
Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in Telefisco, tutti i contribuenti che avevano rateazioni decadute all’8 marzo 2020, possono chiedere un nuovo piano di rientro senza pagare il pregresso. Bisogna precisare che l’8 marzo è entrato in vigore il Decreto Cura Italia, che ha decretato la sospensione delle rate da pagare.
Il debito originario non scompare, ma si ripresenterà gravato da sanzioni e interessi.
Rottamazione cartelle esattoriali con nuovo piano di rientro senza pagare il pregresso
Riassumendo, quindi, coloro che sono decaduti dalla precedenti due rottamazioni cartelle esattoriali alla fine del 2019, possono effettuare la dilazione del debito residuo.
Questi nuovi chiarimenti dell’AdER del 28 gennaio 2020 superano la FAQ precedente. Quest’ultima precisava che, il contribuente decaduto, per poter ottenere una nuova dilazione di pagamento del debito residuo, doveva pagare prima le rate scadute (come prevede il DPR 602/1973 articolo 19).
Le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 possono ottenere le seguenti agevolazioni:
a) allungamento al mancato pagamento a dieci rate non pagate (invece di cinque previste precedentemente);
b) chiudere una dilazione per le rateazioni decadute, senza pagare il pregresso;
c) ottenere una rateazione fino a 100mila euro, se si dimostrano le difficoltà economiche.
La domanda di un nuovo piano di rientro delle cartelle esattoriali può essere inviata via PEC, presentandosi presso gli uffici dell’AdER, oppure tramite specifici indirizzi.
È possibile ottenere la rateazione fino a 100mila euro direttamente online attraverso il servizio dedicato “rateizza adesso” collegandosi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Bonus Affitto 2021
Dott. Cav. Massimo De Lollis
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto il Bonus affitti mediante credito di imposta fino al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore . Vediamo meglio in cosa consiste il Bonus affitti 2021.
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto bonus affitto, ovvero un contributo riconosciuto in favore del proprietario dell’immobile che abbia intenzione di ridurre il canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Per beneficiare del contributo, l’immobile deve trovarsi in un comune ad alta tensione abitativa e deve essere l’abitazione principale del locatario. Il proprietario dell’immobile deve fare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa la rinegoziazione del canone di locazione.
Cos’è il bonus affitti 2021 e chi può beneficiarne?
Il Bonus affitti 2021 è un contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 in favore del proprietario dell’immobile che abbia intenzione di ridurre il canone di locazione.
In particolare, è previsto il riconoscimento di un contributo, tramite credito di imposta fino al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo massimo di 1.200 euro.
Il Bonus affitti 2021 trova applicazione:
Per i contratti in essere a partire dal 29 ottobre 2020;
L’immobile deve essere ubicato in una zona ad alta tensione abitativa;
L’immobile deve essere affittato ad uso abitativo;
L’immobile deve essere utilizzato dal locatario come abitazione principale.
Sono stati destinati 100 i milioni di euro come contributo da parte dello Stato per il bonus affitti 2021, tuttavia, le risorse sono fino ad esaurimento.
Come richiederlo?
Per poter beneficiare del bonus affitto 2021, il proprietario dell’immobile deve comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione. E’ comunque necessario attendere un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Resto al Sud 2021
Bonus ristrutturazioni 2021: novità e lavori ammessi in detrazione. Come funziona e beneficiari
Europa e le eccessive differenze nella tassazione dei profitti tra paesi
I paesi fiscalmente aggressivi dell’Unione Europea
Per permettere un efficiente funzionamento del mercato comune l’Unione Europea ha armonizzato diversi aspetti della tassazione dei consumi e della raccolta dei capitali. Forti differenze invece rimangono nella tassazione dei redditi, in particolare in quella dei redditi delle società sulle quali alcuni paesi impongono regimi più accomodanti rispetto ad altri. Ciò consente ad alcuni paesi di praticare regimi di tassazione particolarmente favorevoli. La Commissione li classifica come “paesi fiscalmente aggressivi”, ma questo non ha nessuna conseguenza pratica, se non attraverso un generico processo di “name and shame”.
Si tratta di Olanda, Cipro, Malta, Ungheria, Lussemburgo e Irlanda.
I benefici concessi alle società da questi paesi prendono diverse forme:
- l’aliquota di tassazione societaria può essere molto bassa: Cipro e Irlanda hanno un’aliquota del 13 per cento e l’Ungheria del 9 per cento. Si consideri che Italia, Francia e Germania hanno aliquote rispettivamente del 28, 34 e 30 per cento.
- trattamenti specifici (tax ruling) possono essere accordati alle multinazionali. Si tratta di lettere di patronage tramite le quali una multinazionale concorda con un paese il trattamento fiscale da ricevere per un certo periodo. Negli ultimi anni molti tax ruling sono finiti sotto indagine da parte della Commissione Europea come nei casi di Starbucks (2007) per l’Olanda, di FCA (2012) e Amazon (2003) per il Lussemburgo e il caso più noto di Apple per l’Irlanda, dove quest’ultima faceva pagare all’azienda di Cupertino solo lo 0,005 per cento degli utili registrati nel 2014.
- deduzioni possono ridurre la base imponibile e detrazioni possono ridurre le tasse effettivamente dovute. Secondo lo studio “Corporate Tax Haven Index 2019” del Tax Justice Network, le aliquote statutarie che ogni paese dichiara in alcuni casi differiscono fortemente dall’aliquota realmente applicata per effetti di deduzioni, detrazioni, e applicazione dei tax ruling . I paesi piccoli sono quelli che riducono maggiormente le aliquote, a volte azzerandole.
- la tassazione può essere ridotta tramite trattati stipulati con altri Stati che, nel tentativo di evitare doppie tassazioni, finiscono per non applicarne alcuna.
In presenza di forti differenze nelle aliquote effettive di tassazione, è forte l’incentivo a spostare artificialmente i profitti nei paesi a bassa tassazione attraverso pianificazioni fiscali aggressive (vere e proprie pratiche di elusione) da parte delle multinazionali, per esempio usando pratiche di “transfer pricing” (transazioni all’interno di un gruppo multinazionali a prezzi fittizi). Queste pratiche sono poi facilitate dalla possibilità che alcuni paesi danno, per esempio Malta, nel concedere la residenza fiscale senza che vi sia una reale attività economica nel paese.
Un indicatore che può essere utilizzato per evidenziare la presenza di pianificazioni fiscali aggressive in un paese è il livello degli investimenti diretti esteri (IDE), quando questi siano particolarmente anomali e non spiegabili altrimenti. Il Lussemburgo ha, per esempio, uno spropositato afflusso di investimenti esteri. Anche gli altri paesi considerati dall’UE come praticanti politiche fiscali aggressive hanno livelli elevati rispetto agli altri paesi. Un altro indicatore è il gettito dell’imposta sulle società in percentuale del Pil. Anche in questo caso ai primi posti stanno paesi con politiche di tassazione aggressiva.
Politiche fiscali disallineate e pianificazione fiscale aggressiva delle multinazionali portano a grosse perdite di basi imponibili per molti paesi. Secondo Zucman et al., nel 2019 l’Italia avrebbe perso quasi 24 miliardi di dollari (il 19 per cento dei ricavi dalla tassazione delle multinazionali), a causa di paradisi fiscali e paesi fiscalmente aggressivi. Di questi 24 miliardi, 21 sarebbero andati a paesi UE.
Misure per risolvere il problema
Per tutte le tasse, comprese quelle sui redditi, l’Unione Europea ha emanato la direttiva contro l’elusione che è entrata in vigore nel 2019 e che ha come obiettivo quello di introdurre i presupposti per l’armonizzazione della base imponibile della tassazione delle società, aumentare il coordinamento a livello europeo e incrementare la trasparenza informativa. La direttiva è stata implementata a livello nazionale da ogni Stato attraverso le proprie leggi, ma in alcuni paesi ha raggiunto risultati modesti, mentre in altri si dovrà aspettare alcuni anni per valutare i risultati. In ogni caso, interventi per ridurre l’elusione non rimuovono la causa dell’elusione, ossia le profonde differenze nelle politiche di tassazione dei profitti. Queste andrebbero rimosse o almeno ridotte.
Alcuni sostengono che la concorrenza nell’attirare investimenti che i paesi possono fare attraverso tagli della tassazione sui profitti è salutare perché incentiva una sana gestione della spesa pubblica. Non è così in presenza di forti diversità nella dimensione dei paesi all’interno di un mercato comune. Infatti, paesi piccoli hanno un vantaggio nell’abbassare la propria tassazione in quanto la piccola perdita di gettito sui profitti delle società già operanti nel paese dovuta al calo della tassazione è più che compensata dall’afflusso di investimenti dal resto del mercato comune. Di conseguenza, paesi di piccole dimensioni non hanno neppure la necessità di avere una spesa efficiente per attirare investimenti. Armonizzare la tassazione delle imprese permetterebbe invece di creare un vero “level playing field” europeo, un mercato unico dove gli investimenti vengono allocati sulla base di motivazioni economiche e non di distorsioni causate dalla possibilità per alcuni paesi di condurre una concorrenza sulle tasse in quanto piccoli.